L’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento consiste in una somma di denaro finalizzata a far mantenere all’ex coniuge uno stile di vita analogo a quello che aveva quando era sposato.
L’assegno di mantenimento si differenzia da quello alimentare perché non presuppone che il beneficiario verta in uno stato di bisogno.
Ha diritto all’assegno di mantenimento l’ex coniuge che si trova in condizione di non titolarità di adeguati redditi. L’eventuale inadeguatezza dei redditi è riferita questa volta non più alle spese che i bisogni primari richiedono, ma alla mancata possibilità del tenore di vita che l’ex coniuge beneficiario aveva in precedenza.
Periodicamente l’assegno viene riproporzionato/adeguato alla situazione patrimoniale degli ex coniugi (nonché agli indici ISTAT).
L’assegno può interrompersi, aumentare o diminuire nell’ammontare, anche a richiesta dei due soggetti interessatiche dovrà essere in grado di dimostrare che esiste una modificazione dello scenario patrimoniale, sia in capo al soggetto beneficiario, sia a quello debitore o a entrambi.
In questi casi, la prassi vuole che si possa richiedere una revisione dell’assegno di mantenimento.
Non è raro il caso in cui un soggetto dichiari di essere disoccupato, quando in realtà svolge attività lavorativa in nero.
Tale assegno può anche subire un’interruzione definitiva: il caso più scontato è quello del sopravvenuto decesso del coniuge beneficiario qualora non vi siano figli da mantenere.
Sono molte le variabili che entrano in gioco per la sua determinazione.
L’assegno è proporzionato allo stato patrimoniale dei due soggetti, al tenore di vita che questi mantenevano durante il loro rapporto matrimoniale.
Alle eventuali colpe che hanno condotto al divorzio.
Qualora la coppia abbia dei figli le valutazioni le valutazioni terranno conto dei tempi di permanenza dei figli nella casa dei genitori, del tenore di vita che questi hanno goduto fino a quel momento e delle loro esigenze attuali. In tal senso verranno considerate anche quelle spese inerenti le attività scolastiche, sportive, ricreative e sanitarie dei figli.
In alcuni casi bisogna considerare anche la durata del rapporto matrimoniale.
CHI DETERMINA L’AMMONTARE DELL’ASSEGNO?
I coniugi
Nel caso in cui i due coniugi affrontino un divorzio consensuale sarà loro compito, coadiuvati da un avvocato, stabilire l’ammontare dell’assegno. In questa circostanza il tribunale si accerterà che la cifra pattuita risulti adeguata (anche in funzione del mantenimento di eventuali figli).
Il Tribunale
Nel caso di divorzio giudiziale, la decisione spetterà interamente al giudice. Sarà compito dei coniugi – e dei loro avvocati – dimostrare innanzitutto in che misura l’altro partner abbia “contribuito” al divorzio. Spetterà alle parti definire quali siano le necessità richieste dallo stile di vita avuto durante il matrimonio.
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